Validazione dell'anno scolastico

La norma stabilisce che, per la validazione dell’anno scolastico, lo studente debba frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza alle lezioni.

Tale deroga è prevista per i seguenti casi eccezionali, certi e documentati:  

  • assenze per gravi motivi di salute documentate con certificato medico.
  • assenze per gravi motivi personali e/o familiari, certificati o autocertificati dai genitori.
  • assenze per attività sportive (come da norma).
  • assenze per attività culturali significative.
  • assenze degli alunni disabili.

È necessario, per ammettere la deroga, che l’allievo abbia raggiunto le competenze e i traguardi di apprendimento coerenti con l’anno di studio.


Il consiglio di classe, prima di procedere allo scrutinio di fine anno, accerta la frequenza per almeno tre quarti dell’orario annuale rideterminato, eventualmente, sulla base degli effettivi giorni di svolgimento dell’attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno.

Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. 


Quantificazione del monte ore

primo biennio (tutte le classi) 28×33=924 223
prima e seconda classico 28×33=924 223
terza, quarta, quinta classico 31×33=1023 247
terza, quarta, quinta scientifico 30×33=990 264
terza, quarta, quinta scienze umane 30×33=990 247

classi

orario

max ore di assenza


Ultima revisione il 12-03-2024