Validazione dell'anno scolastico
La norma stabilisce che, per la validazione dell’anno scolastico, lo studente debba frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale.
Il collegio dei docenti definisce i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza alle lezioni.
Tale deroga è prevista per i seguenti casi eccezionali, certi e documentati:
- assenze per gravi motivi di salute documentate con certificato medico.
- assenze per gravi motivi personali e/o familiari, certificati o autocertificati dai genitori.
- assenze per attività sportive (come da norma).
- assenze per attività culturali significative.
- assenze degli alunni disabili.
È necessario, per ammettere la deroga, che l’allievo abbia raggiunto le competenze e i traguardi di apprendimento coerenti con l’anno di studio.
Il consiglio di classe, prima di procedere allo scrutinio di fine anno, accerta la frequenza per almeno tre quarti dell’orario annuale rideterminato, eventualmente, sulla base degli effettivi giorni di svolgimento dell’attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno.
Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.
Quantificazione del monte ore
primo biennio (tutte le classi) | 28×33=924 | 223 |
prima e seconda classico | 28×33=924 | 223 |
terza, quarta, quinta classico | 31×33=1023 | 247 |
terza, quarta, quinta scientifico | 30×33=990 | 264 |
terza, quarta, quinta scienze umane | 30×33=990 | 247 |
classi |
orario |
max ore di assenza |
Ultima revisione il 12-03-2024
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